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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3097
DDL0173-0092
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL13-173)
(suddiviso in 158 Unità Documento)
Unità Documento n.92 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 71.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Atti lesivi del minore
                    nella sfera sessuale).
     1.  Dopo l'articolo 543 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art.  543- bis. - (Atti lesivi del minore nella sfera
  sessuale). -  Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
 
                              Pag. 56
 
  un minore a compiere o subire atti sessuali è punito con la
  reclusione da tre a dieci anni.
     Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su
  persona la quale al momento del fatto:
       1)  non ha compiuto tredici anni;
       2)  non ha compiuto sedici anni, quando il
  colpevole:
           a)  ne è l'ascendente o il tutore;
           b)  è persona a cui il minore è affidato per
  ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o
  custodia;
           c)  abusi comunque di una relazione di convivenza
  con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il
  minore è affidato.
     La persona di età maggiore che, abusando dell'immaturità
  di un minore tra i quattordici ed i sedici anni, induce lo
  stesso a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli,
  è punito con la reclusione da due a sei anni.
     Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli
  anni sedici a compiere atti sessuali con più persone
  riunite.
     Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona
  minore di quattordici anni, facendola volutamente assistere, è
  punito con la reclusione da uno a quattro anni.
     Se i fatti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma
  sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di
  più persone riunite, la pena è raddoppiata".
     2.  Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art.  519- bis. - (Causa di non punibilità). -  La
  punibilità è esclusa se l'atto sessuale è consensualmente
  compiuto tra minori che abbiano compiuto gli anni
  quattordici".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-173 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0173 TOTPAG=0082 TOTDOC=0158 NDOC=0092 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0055 RIGINIZ=029 PAGFIN=0056 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=56 SORTRES= SORTDDL=017300 00 FASCIDC=13DDL0173 SORTNAV=0017300 000 00000 ZZDDLC173 NDOC0092 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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