| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge,
che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della
sua conversione in legge, reitera i precedenti decreti-legge
25 novembre 1995, n. 500, e 19 gennaio 1996, n. 28,
prorogando, in via generale, i termini previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ancora decorsi alla
data del 25 novembre 1995.
Tale differimento si è reso indispensabile in relazione ai
tempi tecnici necessari per il pieno assolvimento degli
adempimenti relativi all'adeguamento delle strutture aziendali
e dell'organizzazione del nuovo sistema di prevenzione,
prescritti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, a carico
dei datori di lavoro.
Peraltro, la formulazione della
disposizione, in considerazione dell'avvenuta emanazione del
decreto correttivo del decreto legislativo n. 626 del 1994,
adottato in attuazione della disposizione recata dall'articolo
1, comma 5, della legge comunitaria per il 1993 (che consente
di intervenire in via legislativa con disposizioni integrative
e correttive entro due anni dall'entrata in vigore della legge
medesima) differisce dalla precedente poiché si limita a
procrastinare i tempi di adeguamento fino alla data di entrata
in vigore del provvedimento correttivo predetto.
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