| (Istigazione del minore
a commettere delitti).
1. Dopo l'articolo 543- septies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 543- octies. - (Istigazione del minore a
commettere delitti) - Fermo il disposto dell'articolo 111,
chi istiga una persona di età minore di diciotto anni a
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commettere un delitto è punito, per il solo fatto
dell'istigazione, con la reclusione da uno a cinque anni".
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