| (Norme di rinvio).
1. Dopo l'articolo 543- novies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 543- decies. - (Norme di rinvio). - Ai
delitti previsti dagli articoli 543- bis, 543- ter e
543- quater si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 539, 540, 542 e 543".
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