| (Querela dell'offeso).
1. L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 542. - (Querela dell'offeso). - I delitti
previsti dal capo I sono punibili a querela della persona
offesa.
La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia
d'ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore o
da chi abusa di una relazione di convivenza con l'ascendente,
con il tutore o con la persona alla quale il minore è
affidato, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio;
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio.
Per i delitti previsti dagli articoli 543- bis,
543- ter e 543- quater, qualora il genitore o chi ne
ha facoltà non propongano querela, il tribunale per i
minorenni può, su richiesta dei servizi sociali competenti per
territorio o di chiunque ne abbia interesse, procedere alla
nomina di un curatore speciale per la presentazione della
querela stessa. Il termine di cui all'articolo 124 decorre
dalla nomina del curatore".
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