| (Violazione degli obblighi di assistenza
familiare).
1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 570. - (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare). - Chiunque si sottrae agli obblighi
di assistenza e di sviluppo inerenti alla potestà del
genitore, all'affidamento familiare, alla tutela o alla
qualità di coniuge è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Pag. 62
La pena è aumentata per chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al
coniuge, se il colpevole non dimostra di essere stato
nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di
mantenimento.
Il reato è punibile a querela della persona offesa salvo i
casi previsti al numero 1) del secondo comma e, quando sia
stato commesso nei confronti dei minori, salvo i casi previsti
al numero 2) del secondo comma.
Il presente articolo non si applica se il fatto è previsto
come più grave reato".
| |