| (Nomina dei giudici esperti).
1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini
italiani di età compresa tra i trenta ed i settanta anni, che
abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano
svolto attività a favore dei soggetti in età evolutiva per
almeno tre anni;
b) siano muniti di diploma di scuola di servizio
sociale o di titolo di studio universitario in discipline
attinenti alle problematiche infantili, adolescenziali e
giovanili quali psicologia, pedagogia, scienze umane,
sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia,
antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in
attività a favore dei soggetti in età evolutiva per almeno tre
anni.
2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono
essere confermati per altri due trienni su richiesta del
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presidente del tribunale per i minorenni, sempre che
persistano le condizioni soggettive previste per la loro
nomina. In caso di compimento del settantesimo anno di età nel
corso del triennio, i giudici esperti continuano ad espletare
le loro funzioni fino al termine del triennio.
3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 95, comma 5,
sulla base dei seguenti criteri:
a) presentazione di apposita domanda degli
interessati, entro termini prefissati annualmente e
indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in
ruolo;
b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;
c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia
minorile;
d) nomina da parte del Consiglio superiore della
magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con
l'esercizio della professione forense.
5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano
attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui
ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro.
6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono
funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo il
calendario delle udienze.
7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve
essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti
pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività
professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di
garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio
giudiziario minorile.
8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la
persona nominata giudice esperto deve consentire a
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quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.
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