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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3125
DDL0173-0120
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL13-173)
(suddiviso in 158 Unità Documento)
Unità Documento n.120 (che inizia a pag.67 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 97.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Nomina dei giudici esperti).
     1.  Possono essere nominati giudici esperti i cittadini
  italiani di età compresa tra i trenta ed i settanta anni, che
  abbiano uno dei seguenti requisiti:
         a)  siano operatori socio-sanitari ed abbiano
  svolto attività a favore dei soggetti in età evolutiva per
  almeno tre anni;
         b)  siano muniti di diploma di scuola di servizio
  sociale o di titolo di studio universitario in discipline
  attinenti alle problematiche infantili, adolescenziali e
  giovanili quali psicologia, pedagogia, scienze umane,
  sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia,
  antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in
  attività a favore dei soggetti in età evolutiva per almeno tre
  anni.
     2.  I giudici esperti durano in carica tre anni e possono
  essere confermati per altri due trienni su richiesta del
 
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  presidente del tribunale per i minorenni, sempre che
  persistano le condizioni soggettive previste per la loro
  nomina.  In caso di compimento del settantesimo anno di età nel
  corso del triennio, i giudici esperti continuano ad espletare
  le loro funzioni fino al termine del triennio.
     3.  Le modalità della nomina dei giudici esperti sono
  disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 95, comma 5,
  sulla base dei seguenti criteri:
         a)  presentazione di apposita domanda degli
  interessati, entro termini prefissati annualmente e
  indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in
  ruolo;
         b)  valutazione comparativa tra gli aspiranti;
         c)  parere dell'ufficio centrale per la giustizia
  minorile;
         d)  nomina da parte del Consiglio superiore della
  magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
     4.  Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità
  previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
  approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con
  l'esercizio della professione forense.
     5.  Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano
  attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui
  ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro
  di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del
  tesoro.
     6.  I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono
  funzioni istruttorie.  Compongono il collegio secondo il
  calendario delle udienze.
     7.  Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve
  essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti
  pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività
  professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di
  garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio
  giudiziario minorile.
     8.  L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la
  persona nominata giudice esperto deve consentire a
 
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  quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-173 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0173 TOTPAG=0082 TOTDOC=0158 NDOC=0120 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0067 RIGINIZ=018 PAGFIN=0069 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=69 SORTRES= SORTDDL=017300 00 FASCIDC=13DDL0173 SORTNAV=0017300 000 00000 ZZDDLC173 NDOC0120 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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