| (Provvedimenti cautelari).
1. Il tribunale per i minorenni, ove esista il pericolo
che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporgli,
con decreto adottato nel corso del procedimento, ovvero con la
sentenza conclusiva del procedimento medesimo, di prestare
idonea garanzia reale specificando i beni per il pignoramento,
e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di
proprietà dello stesso.
2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito
di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili
ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore,
sentito il creditore, con provvedimento in camera di
consiglio, soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello.
3. Il tribunale per i minorenni può ordinare che una quota
dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata direttamente
agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro ai quali sia
stato notificato il provvedimento.
4. Il tribunale per i minorenni può inoltre disporre a
garanzia dell'esecuzione e ove siano infruttuosi i
provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi
inefficaci atti di disposizione dell'obbligato compiuti nel
biennio precedente all'introduzione della causa. Il
provvedimento con cui il tribunale ha disposto l'inefficacia
di tali atti di disposizione deve essere revocato qualora il
debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.
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