| (Attuazione dei provvedimenti).
1. Presso il tribunale per i minorenni un magistrato
designato dal presidente promuove l'attuazione dei
provvedimenti, anche se emessi in grado di appello,
determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più
opportune.
2. Contro l'ordinanza è ammesso, entro dieci giorni,
reclamo al collegio, che decide con ordinanza non
impugnabile.
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