| (Funzioni del comitato).
1. E' istituito il comitato per il benessere
dell'infanzia, di seguito denominato "comitato", con eventuali
compiti assegnati ai sensi del capo II del titolo I e con i
seguenti compiti:
a) documentare l'attività delle istituzioni
pubbliche per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva;
b) reperire, preparare e sostenere nella loro
azione i volontari che assumono, ai sensi della presente
legge, l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di
assistente alla protezione del minore;genitori o per loro
incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;
c) preparare e sostenere i parenti del minore
nominati tutori per mancanza dei genitori o per loro
incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;
d) indicare al tribunale per i minorenni, a
seguito di segnalazione da parte dei servizi degli enti
locali, le persone idonee a svolgere le funzioni di cui alle
lettere a) e b);
e) rendere note ai consigli comunali o provinciali
le gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in
difficoltà;
f) recepire e vagliare le segnalazioni relative a
situazioni di difficoltà di singoli minori.
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