| (Legittimazione processuale).
1. Il comitato è legittimato:
a) ad adire il giudice ordinario od amministrativo
ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, a
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tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti
l'infanzia o l'adolescenza;
b) ad adire il tribunale per i minorenni ed a
costituirsi come parte nei relativi procedimenti, per ottenere
provvedimenti a tutela del minore;
c) a costituirsi come parte nell'interesse del
minore nei procedimenti civili che comunque lo riguardino e in
quelli penali in cui il minore è parte lesa e per i quali,
anche su segnalazione dei servizi sociali, appare opportuno
che l'autonoma posizione del minore sia adeguatamente
considerata e tutelata;
d) ad impugnare davanti alla sezione di cui
all'articolo 95, ed eventualmente davanti alla Corte di
cassazione, i provvedimenti giudiziari che siano
pregiudizievoli per il minore, anche se non sia stato parte
nei precedenti gradi di giudizio.
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