| (Rinvio a leggi regionali).
1. Le regioni determinano, con apposite leggi,
l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione,
in strutture, personale e fondi, degli uffici del comitato
nonché l'entità del compenso da attribuire alle persone
nominate.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano
sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
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