| (Regolamento di attuazione).
1. All'organizzazione dell'osservatorio di cui
all'articolo 119 si provvede con apposito regolamento da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
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