| Onorevoli Deputati! - Le disposizioni del decreto-legge
in titolo hanno lo scopo di rendere applicabile anche per il
Senato della Repubblica la norma di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni
urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie, che prevede una
anticipazione del 50 per cento dei contributi spettanti ai
partiti a titolo di rimborso delle spese elettorali.
Il carattere di urgenza delle disposizioni è dato dalla
previsione normativa della corresponsione della predetta
anticipazione entro cinque giorni dalla data di presentazione
delle liste. La necessità di integrare la norma già in vigore
discende invece dalla impossibilità di applicarla al caso del
Senato della Repubblica, ove i contributi per il rimborso
delle spese elettorali sono attribuiti, in base all'articolo 9
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ai gruppi di candidati
ed ai candidati individuali e non invece ai partiti.
Per questi motivi l'articolo 1 - avendo a riferimento i
criteri di ripartizione dei contributi previsti dalla
richiamata legge 10 dicembre 1993, n. 515 - individua i
seguenti soggetti che possono avanzare la richiesta di
anticipazione: a) presidenti dei gruppi parlamentari o i
rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi
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indicati, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di
gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato il contributo
per rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni;
b) candidati individuali, gruppi di candidati e
rappresentanti legali di partiti e movimenti politici non
rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla
ripartizione del contributo nelle precendenti elezioni; c)
rappresentanti locali di partiti e movimenti politici
collegati a senatori iscritti al Gruppo misto. L'assegnazione
ai soggetti indicati sub b) richiede che essi abbiano
presentato, alle elezioni del 21 aprile 1996, candidature con
il medesimo contrassegno delle precedenti elezioni.
L'articolo 2 prevede che all'erogazione si provveda previo
rilascio di apposita fidejussione, a garanzia delle somme
anticipate, che dovrà avere una durata tale da consentire il
recupero di queste ultime prima della approvazione del piano
di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese
elettorali riferiti alle elezioni del 21 aprile 1996. E'
stabilito infine che, qualora vi sia identità tra soggetto
percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del diritto al
contributo, vi possa essere compensazione tra le due somme.
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