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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


316
DDL0018-0002
Progetto di legge Camera n. 18 - testo presentato - (DDL13-18)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C18. TESTIPDL
...C18.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC18 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Le disposizioni del decreto-legge
  in titolo hanno lo scopo di rendere applicabile anche per il
  Senato della Repubblica la norma di cui all'articolo 20 del
  decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni
  urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione
  durante le campagne elettorali e referendarie, che prevede una
  anticipazione del 50 per cento dei contributi spettanti ai
  partiti a titolo di rimborso delle spese elettorali.
     Il carattere di urgenza delle disposizioni è dato dalla
  previsione normativa della corresponsione della predetta
  anticipazione entro cinque giorni dalla data di presentazione
  delle liste.  La necessità di integrare la norma già in vigore
  discende invece dalla impossibilità di applicarla al caso del
  Senato della Repubblica, ove i contributi per il rimborso
  delle spese elettorali sono attribuiti, in base all'articolo 9
  della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ai gruppi di candidati
  ed ai candidati individuali e non invece ai partiti.
     Per questi motivi l'articolo 1 - avendo a riferimento i
  criteri di ripartizione dei contributi previsti dalla
  richiamata legge 10 dicembre 1993, n. 515 - individua i
  seguenti soggetti che possono avanzare la richiesta di
  anticipazione:  a)  presidenti dei gruppi parlamentari o i
  rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi
 
                               Pag. 2
 
  indicati, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di
  gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato il contributo
  per rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni;
  b)  candidati individuali, gruppi di candidati e
  rappresentanti legali di partiti e movimenti politici non
  rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla
  ripartizione del contributo nelle precendenti elezioni;  c)
  rappresentanti locali di partiti e movimenti politici
  collegati a senatori iscritti al Gruppo misto.  L'assegnazione
  ai soggetti indicati  sub b)  richiede che essi abbiano
  presentato, alle elezioni del 21 aprile 1996, candidature con
  il medesimo contrassegno delle precedenti elezioni.
     L'articolo 2 prevede che all'erogazione si provveda previo
  rilascio di apposita fidejussione, a garanzia delle somme
  anticipate, che dovrà avere una durata tale da consentire il
  recupero di queste ultime prima della approvazione del piano
  di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese
  elettorali riferiti alle elezioni del 21 aprile 1996.  E'
  stabilito infine che, qualora vi sia identità tra soggetto
  percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del diritto al
  contributo, vi possa essere compensazione tra le due somme.
 
DATA=960320 FASCID=DDL13-18 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0018 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=001800 00 FASCIDC=13DDL0018 SORTNAV=0001800 000 00000 ZZDDLC18 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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