| (Affari pendenti).
1. Per gli affari ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si provvede come segue:
a) gli affari relativi ai procedimenti inerenti
alla potestà genitoriale sono devoluti d'ufficio alla
cognizione dei tribunali per i minorenni competenti per
territorio. Le domande di affidamento preadottivo presentate
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla presente legge, sono trasmesse ai tribunali per i
minorenni in relazione al luogo di residenza dei richiedenti,
a meno che i coniugi non richiedano, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda
sia esaminata da altro tribunale;
b) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il
tribunale per i minorenni competente per territorio.
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