| (Onere finanziario).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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