| (Diritti civili del soggetto in età evolutiva).
1. I soggetti in età evolutiva hanno diritto:
a) ad ottenere tutti quegli apporti positivi che
sono indispensabili per un adeguato e compiuto sviluppo umano
delle attuali e delle future generazioni;
b) a vedere concretamente attuati tutti i diritti
che sono loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
c) a non veder compromesso il proprio regolare
processo di crescita;
d) ad ottenere il rispetto della persona e delle
fondamentali esigenze educative;
e) a veder favorito il processo di socializzazione
ed, in particolare, ad essere aiutati a svilupparsi in un
ambiente sociale e urbano che favorisca l'attuazione dei
diritti nello spirito degli ideali proclamati dalle Nazioni
Unite, e, specificamente, nello spirito di pace, di
tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà;
f) all'esperienza non programmata all'ascolto.
2. I diritti riconosciuti ai minori, quali soggetti in età
evolutiva, dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti
costituiscono aspetti particolari di un diritto generale alla
crescita formativa ed educativa, espressamente riconosciuto e
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da rispettare, attuare e promuovere dagli organi dello Stato e
dalle altre istituzioni, dalle comunità locali e dalle
strutture di formazione pubbliche e private, nonché da tutte
le componenti della società, che devono impegnarsi per un
adeguato e regolare sviluppo umano di coloro che si affacciano
alla vita sociale e delle generazioni future.
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