| (Diritto-dovere di partecipazione
alla vita sociale).
1. Il minore ha il diritto-dovere di partecipare alla
vita sociale ed alla vita della comunità familiare, della
comunità scolastica e della comunità territoriale contribuendo
con proprie idee e valutazioni secondo le sue capacità,
ricevendo tutte le informazioni necessarie per attuare tale
diritto e partecipando attraverso forme di consultazione
diretta ai processi decisionali.
2. I comuni, nella definizione degli assetti della città,
mettono a disposizione dei bambini e delle bambine gli spazi
ed i tempi per il passeggio e il gioco, l'ambiente naturale, i
servizi sanitari ed educativi, le opportunità culturali e di
relazioni sociali necessari per la loro crescita e per lo
sviluppo e la formazione della loro personalità.
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Art. 4.
(Prevalenza di interessi
dei soggetti in età evolutiva).
1. L'interesse dei soggetti in età evolutiva al
processo di sviluppo e di socializzazione costituisce oggetto
di primaria considerazione rispetto agli interessi degli
adulti nell'attività legislativa, nell'attività giudiziaria e
nell'attività amministrativa.
2. Il perseguimento della tutela dell'interesse di cui al
comma 1 deve essere impegno prioritario dello Stato, delle
istituzioni, e dei servizi, privati e pubblici.
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