| (Programmazione regionale per la tutela
del diritto alla salute del minore).
1. Il diritto alla salute del minore deve essere
garantito in tutto il territorio nazionale, assicurando in
ogni regione standard di interventi e di servizi
adeguati ed omogenei. Gli interventi dovranno essere rivolti
ai seguenti settori:
a) assistenza prima della nascita, con funzioni
anche di consulenza genetica, di diagnosi precoce e di
prevenzione, di preparazione alla nascita ed all'esercizio
delle funzioni genitoriali;
b) assistenza alla nascita, con funzioni di
assistenza specialistica per le nascite a rischio e di aiuto
psico-sociale per il bambino non desiderato;
c) assistenza dopo la nascita, con riferimento al
bambino, alla madre ed al loro ambiente di vita, consulenza ai
genitori per la crescita;
d) sostegno ai genitori e garanzia della presenza
dei genitori nei momenti di ospedalizzazione del bambino;
e) assistenza allo sviluppo del bambino
nell'infanzia, con funzioni di prevenzione e di promozione del
suo benessere psicofisico;
f) assistenza nella preadolescenza e
nell'adolescenza, accertamento preventivo di eventuali
patologie, prevenzioni del disagio psichico ed educazione alla
sessualità;
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g) costruzione di ambienti di vita salubri per i
minori, stabilendo indirizzi vincolanti nelle scelte edilizie,
urbanistiche, abitative e residenziali, esercitando le
funzioni di vigilanza e controllo e operando riconversioni
delle strutture in cui si svolge la vita del minore, a partire
dagli edifici scolastici che vanno utilizzati come sedi
territoriali di socializzazione aperti tutti i giorni
dell'anno ad una utenza capace di progettualità educativa di
promozione di autogoverno e costruzione di cultura
comunitaria.
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