| (Servizi socio-sanitari essenziali).
1. Gli enti locali evitano, quando compatibile con le
condizioni fisiche del soggetto, il ricovero ospedaliero del
bambino e hanno comunque l'obiettivo di renderlo il più breve
possibile e garantire che avvenga in reparti appositi.
2. Gli enti locali sono tenuti ad istituire i seguenti
servizi essenziali:
a) appositi reparti ospedalieri nei quali siano
assicurati al bambino ricoverato la presenza dei genitori e
spazi di gioco;
b) servizi distrettuali che garantiscano:
1) l'approccio integrato, con un'unica sede
territoriale di coordinamento, delle varie competenze e
professionalità ai problemi del bambino e delle famiglie;
2) la consulenza ed il sostegno alle problematiche
adolescenziali;
3) la presenza dei consultori familiari che,
nell'ambito dei servizi distrettuali, realizzino corsi di
preparazione al parto e all'allevamento e offrano interventi
di sostegno alle famiglie nei primi anni di vita del bambino,
con particolare attenzione nei casi di nascite premature;
c) servizi diretti a facilitare l'integrazione
sociale dei minori disabili.
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