| (Diritto all'istruzione).
1. Il minore ha diritto ad una istruzione e ad una
formazione umana e professionale che gli consentano di
sviluppare la sua personalità e di inserirsi nella società e
nel mondo del lavoro con competenza, coscienza e
responsabilità.
2. Il diritto di cui al comma 1 deve essere attuato nel
rispetto dei tempi di crescita di ciascun minore, dei suoi
bisogni personali e delle sue potenzialità, che vanno promosse
attuando una strategia di ascolto ed atti adeguati a rendere
effettivo l'esercizio del diritto di parola e di proposta.
3. Il minore non può essere estromesso dalla scuola
dell'obbligo. E' compito della scuola rimuovere gli eventuali
ostacoli.
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