| (Interventi per rendere effettivo
il diritto allo studio).
1. Alla realizzazione delle finalità di cui
all'articolo 14 provvedono le amministrazioni dello Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere assunte
iniziative atte in particolare alla fruizione del diritto allo
studio nel periodo prescolare, nella scuola dell'obbligo e
nella scuola superiore.
3. Le regioni e gli enti locali, per rendere effettivo il
diritto all'istruzione, devono:
a) realizzare interventi educativi per i primi
anni di vita al fine di colmare gli svantaggi culturali e
sociali;
b) identificare quantitativamente e
qualitativamente i fenomeni di abbandono scolastico al fine di
realizzare azioni di prevenzione e di recupero;
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c) predisporre opportune iniziative in ambito
scolastico ed extrascolastico al fine di valorizzare le
diverse attitudini individuali;
d) assicurare con ogni mezzo la frequenza della
scuola dell'obbligo e, per i capaci e i meritevoli sprovvisti
di mezzi, l'ulteriore proseguimento degli studi;
e) assicurare una continuità di percorso formativo
fino alla fine della scuola dell'obbligo;
f) favorire il pieno inserimento scolastico dei
minori stranieri.
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