| (Interventi per rendere effettivo
il diritto all'orientamento professionale).
1. Le regioni, anche d'intesa con altre amministrazioni
e organismi, realizzano interventi e servizi per
l'informazione e l'orientamento professionale finalizzati
a:
a) offrire conoscenza aggiornata e completa delle
opportunità di studio e lavoro presenti nel territorio;
b) fornire supporto alla conoscenza e
all'approfondimento delle capacità e potenzialità del
soggetto;
c) facilitare il soggetto a trovare opportunità
per il suo sviluppo professionale, anche attraverso
sperimentazioni temporanee prelavorative e forme di frequenza
alternata scuola-lavoro;
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d) promuovere imprese educative di apprendistato e
avvio al mercato del lavoro di ragazze e ragazzi, unificando
il momento educativo con quelli della socializzazione e della
produzione di reddito;
e) avviare al lavoro i giovani ricoverati in
istituti di assistenza anche fino al compimento del
ventunesimo anno di età, qualora il provvedimento sia
giustificato da particolari condizioni di disagio ambientale,
economico, culturale e familiare.
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