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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


319
DDL0018-0005
Progetto di legge Camera n. 18 - testo presentato - (DDL13-18)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C18. TESTIPDL
...C18.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996. Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC18 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21
  aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui
  all'articolo 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n.129, i
  presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i
  rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati
  dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui
  componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di
  candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti
  elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso
  delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2,
  della legge 10 dicembre 1993, n.515, nonché - per i candidati
  non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non
  rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla
  ripartizione del contributo - i soggetti abilitati alla
  riscossione indicati nell'atto di presentazione delle
  candidature.  Hanno altresì titolo a richiedere la medesima
  anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti
  politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni
  contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano
  collegati a senatori iscritti al gruppo misto.
 
                               Pag. 5
 
      2.  L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei
  gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o
  movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di
  partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene
  in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni
  dai senatori appartenenti a ciascun gruppo.  A tale scopo si
  provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già
  erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il
  rinnovo del Senato della Repubblica - dedotte le anticipazioni
  di cui al comma 3 - per il totale dei voti conseguiti dai
  senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il
  risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore
  componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in
  vigore del presente decreto.
      3.  L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti
  legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati
  o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati
  assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali
  nelle precedenti elezioni del Senato e purché si presentino
  alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene
  suddividendo per la metà tali contributi.
      4.  In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate
  a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del
  contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.
      5.  L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad
  un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di
  Presidenza del Senato.
 
DATA=960320 FASCID=DDL13-18 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0018 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=021 PAGFIN=0005 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=001800 00 FASCIDC=13DDL0018 SORTNAV=0001800 000 00000 ZZDDLC18 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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