| 1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21
aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n.129, i
presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i
rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati
dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui
componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di
candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti
elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso
delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2,
della legge 10 dicembre 1993, n.515, nonché - per i candidati
non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non
rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla
ripartizione del contributo - i soggetti abilitati alla
riscossione indicati nell'atto di presentazione delle
candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima
anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti
politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni
contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano
collegati a senatori iscritti al gruppo misto.
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2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei
gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o
movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di
partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene
in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni
dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si
provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già
erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il
rinnovo del Senato della Repubblica - dedotte le anticipazioni
di cui al comma 3 - per il totale dei voti conseguiti dai
senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il
risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore
componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti
legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati
o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati
assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali
nelle precedenti elezioni del Senato e purché si presentino
alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene
suddividendo per la metà tali contributi.
4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate
a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del
contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.
5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad
un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di
Presidenza del Senato.
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