| (Diritto agli interventi sociali).
1. L'ente locale, al fine di garantire al minore le
condizioni per una normale crescita fisica, psicologica,
culturale e sociale, è tenuto a realizzare i servizi sociali e
ad assicurare le prestazioni socio-assistenziali idonee a
contrastare e a rimuovere le situazioni di rischio
psico-sociale che si presentano nei diversi stadi
evolutivi.
| |