| 1. Ai fini della erogazione i soggetti indicati
nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato
della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un
istituto bancario o assicurativo autorizzato, per un ammontare
pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione
deve escludere per il fideiussore il beneficio della
preventiva escussione del debitore principale ed avere una
durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione
del piano di ripartizione del contributo per le spese
elettorali da parte del Presidente del Senato della
Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di
attuazione della legge 10 dicembre 1993, n.515.
2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono
dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il
rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di
queste ultime.
3. Qualora non vi sia identità tra soggetto percipiente
l'anticipazione e soggetto titolare del contributo per il
rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare
dell'anticipazione superi quello del contributo per il
rimborso delle spese elettorali spettanti la restituzione
integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire
entro il termine previsto per l'esecuzione dei piani di
ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese
elettorali.
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