| (Riconoscimento).
1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le parole: ", salvo il caso di sua
lontananza o di altro impedimento che gliene renda impossibile
la prestazione".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile
è inserito il seguente:
"Il difetto di consenso è sanato qualora esso sia prestato
successivamente al riconoscimento del figlio effettuato
dall'altro genitore".
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