| (Disconoscimento di paternità in caso
di fecondazione assistita).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile
è inserito il seguente:
"Nel caso di procreazione medico-assistita mediante
fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è
ammessa, se il padre ha prestato il proprio consenso informato
alla fecondazione eterologa. Il consenso deve essere scritto a
pena di nullità".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 263 del codice civile
è inserito il seguente:
"L'impugnazione non è ammessa se il figlio è nato a
seguito di procreazione medico-assistita e l'autore del
riconoscimento abbia prestato il proprio consenso, per
iscritto a pena di nullità, alla fecondazione eterologa".
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