| (Forma del riconoscimento).
1. La donna che vuole riconoscere il proprio figlio
naturale può chiedere, nei termini di cui all'articolo 67 del
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regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato
dall'articolo 33 della presente legge, e anche tramite i
servizi sociali o sanitari, che l'ufficiale di stato civile si
rechi a ricevere la dichiarazione di nascita nel luogo in cui
la stessa si trova.
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