| (Riconoscimento di figli incestuosi).
1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 251. - (Riconoscimento dei figli incestuosi).
- I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di
parentela, anche soltanto naturale, in linea retta
all'infinito o in linea collaterale entro il secondo grado,
ovvero un vincolo di affinità in linea retta, possono essere
riconosciuti dai loro genitori solo su autorizzazione del
tribunale per i minorenni, previo accertamento che tale
riconoscimento è nell'interesse del figlio e che dalla
pubblicità del rapporto incestuoso non potrà derivare alcun
pregiudizio al minore".
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