| (Provvedimenti).
1. Il tribunale per i minorenni, a seconda dei casi,
provvede:
a) impartendo prescrizioni ai genitori ed al
minore prescrizioni idonee a superare le difficoltà
evidenziate;
b) richiedendo la collaborazione e l'intervento
degli enti locali, dei servizi sociali, degli organi
scolastici e dei servizi sanitari perché forniscano sussidi e
sostegno;
c) disponendo l'affidamento del minore ai servizi
sociali degli enti locali; determinando le prescrizioni che il
minore dovrà seguire;
d) disponendo tutte le altre misure opportune.
2. Nel caso in cui sia necessario l'allontanamento del
minore dal suo ambiente familiare, il tribunale per i
minorenni dispone l'affidamento familiare del minore o il suo
inserimento in una comunità di tipo familiare.
3. Se la gravità del caso lo esige, il tribunale per i
minorenni può anche disporre l'inserimento del minore in una
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comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta,
preferibilmente nell'ambito regionale.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono riferire
periodicamente al tribunale per i minorenni sulla evoluzione
della situazione e fornire indicazioni in ordine alla modifica
o alla revoca del provvedimento adottato.
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