| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge
riveste carattere di estrema urgenza per consentire, sulla
base di un preciso quadro normativo di riferimento, il
proseguimento e la definizione di interventi nelle aree
depresse, nonché per regolare adempimenti procedurali di
particolare rilevanza nell'ambito degli obiettivi di finanza
pubblica.
La norma di cui all'articolo 1 integra la vigente
disposizione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273, prevedendo ogni possibile
strumento per consentire al commissario ad acta ivi
previsto di accelerare al massimo la realizzazione degli
interventi di completamento dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno e dell'intervento pubblico nelle aree depresse
consentendo allo stesso, in casi di grave inadeguatezza delle
strutture pubbliche, di procedere anche tramite altri soggetti
tecnicamente idonei.
La disposizione di cui all'articolo 2 è volta a differire
al 30 aprile 1996 il termine per l'accertamento da parte del
CIPE dell'avvenuto conseguimento delle finalità del
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, relativamente agli
incrementi al sovrapprezzo termico, fissato dall'articolo 3,
comma 240, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa).
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Il CIPE, previo approfondito esame della questione nella
seduta del 29 febbraio 1996 (e quindi entro il termine
previsto dalla disposizione sopra citata), sulla base di un
parere reso dal Consiglio di Stato e di una analisi
tecnico-economica presentata da un gruppo di lavoro
appositamente costituito, ha ritenuto indispensabile che si
proceda ad ulteriori approfondimenti, attraverso la richiesta
di precisazioni al Consiglio di Stato.
Il differimento del termine per l'accertamento da parte
del CIPE si appalesa necessario ed urgente, atteso che
l'accertamento stesso può incidere su diritti soggettivi e
pertanto è opportuno che sia fissato normativamente.
Non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica in
quanto dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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