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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


323
DDL0019-0002
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL13-19)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli  Deputati! - Il presente decreto-legge
  riveste carattere di estrema urgenza per consentire, sulla
  base di un preciso quadro normativo di riferimento, il
  proseguimento e la definizione di interventi nelle aree
  depresse, nonché per regolare adempimenti procedurali di
  particolare rilevanza nell'ambito degli obiettivi di finanza
  pubblica.
     La norma di cui all'articolo 1 integra la vigente
  disposizione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12
  maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 11 luglio 1995, n. 273, prevedendo ogni possibile
  strumento per consentire al commissario  ad acta  ivi
  previsto di accelerare al massimo la realizzazione degli
  interventi di completamento dell'intervento straordinario nel
  Mezzogiorno e dell'intervento pubblico nelle aree depresse
  consentendo allo stesso, in casi di grave inadeguatezza delle
  strutture pubbliche, di procedere anche tramite altri soggetti
  tecnicamente idonei.
     La disposizione di cui all'articolo 2 è volta a differire
  al 30 aprile 1996 il termine per l'accertamento da parte del
  CIPE dell'avvenuto conseguimento delle finalità del
  provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, relativamente agli
  incrementi al sovrapprezzo termico, fissato dall'articolo 3,
  comma 240, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.
  549 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge stessa).
 
                               Pag. 2
 
     Il CIPE, previo approfondito esame della questione nella
  seduta del 29 febbraio 1996 (e quindi entro il termine
  previsto dalla disposizione sopra citata), sulla base di un
  parere reso dal Consiglio di Stato e di una analisi
  tecnico-economica presentata da un gruppo di lavoro
  appositamente costituito, ha ritenuto indispensabile che si
  proceda ad ulteriori approfondimenti, attraverso la richiesta
  di precisazioni al Consiglio di Stato.
     Il differimento del termine per l'accertamento da parte
  del CIPE si appalesa necessario ed urgente, atteso che
  l'accertamento stesso può incidere su diritti soggettivi e
  pertanto è opportuno che sia fissato normativamente.
     Non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica in
  quanto dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
DATA=960322 FASCID=DDL13-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=019 PAGFIN=0002 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=13DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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