| (Ritiro del passaporto).
1. Il tribunale per i minorenni o, in caso di urgenza, un
giudice, qualora ricorrono gravi motivi ed è probabile che
dall'espatrio derivi un pregiudizio per il minore, può
ordinare il ritiro del passaporto del minore, dei genitori,
del tutore o dell'affidatario su richiesta di uno dei suddetti
soggetti, del pubblico ministero o del comitato di cui
all'articolo 114.
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