| (Atti lesivi del minore
nella sfera sessuale).
1. Dopo l'articolo 543 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 543- bis. - (Atti lesivi del minore nella sfera
sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
un minore a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da tre a dieci anni.
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Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su
persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto tredici anni;
2) non ha compiuto sedici anni, quando il
colpevole:
a) ne è l'ascendente o il tutore;
b) è persona a cui il minore è affidato per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o
custodia;
c) abusi comunque di una relazione di convivenza
con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il
minore è affidato.
La persona di età maggiore che, abusando dell'immaturità
di un minore tra i quattordici ed i sedici anni, induce lo
stesso a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli,
è punito con la reclusione da due a sei anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli
anni sedici a compiere atti sessuali con più persone
riunite.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona
minore di quattordici anni, facendola volutamente assistere, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se i fatti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma
sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di
più persone riunite, la pena è raddoppiata".
2. Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 519- bis. - (Causa di non punibilità). - La
punibilità è esclusa se l'atto sessuale è consensualmente
compiuto tra minori che abbiano compiuto gli anni
quattordici".
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