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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3241
DDL0173-0078
Progetto di legge Camera n. 173 bis - testo stralciato - (DDL13-173-bis)
(suddiviso in 114 Unità Documento)
Unità Documento n.78 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C173bis. TESTIPDL
...C173bis.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 71.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173s2 ZZ13 ZZPD ZZPS
                   (Atti lesivi del minore
                    nella sfera sessuale).
     1.  Dopo l'articolo 543 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art.  543- bis. - (Atti lesivi del minore nella sfera
  sessuale). -  Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
  un minore a compiere o subire atti sessuali è punito con la
  reclusione da tre a dieci anni.
 
                              Pag. 34
 
     Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su
  persona la quale al momento del fatto:
       1)  non ha compiuto tredici anni;
       2)  non ha compiuto sedici anni, quando il
  colpevole:
           a)  ne è l'ascendente o il tutore;
           b)  è persona a cui il minore è affidato per
  ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o
  custodia;
           c)  abusi comunque di una relazione di convivenza
  con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il
  minore è affidato.
     La persona di età maggiore che, abusando dell'immaturità
  di un minore tra i quattordici ed i sedici anni, induce lo
  stesso a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli,
  è punito con la reclusione da due a sei anni.
     Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli
  anni sedici a compiere atti sessuali con più persone
  riunite.
     Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona
  minore di quattordici anni, facendola volutamente assistere, è
  punito con la reclusione da uno a quattro anni.
     Se i fatti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma
  sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di
  più persone riunite, la pena è raddoppiata".
     2.  Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art.  519- bis. - (Causa di non punibilità). -  La
  punibilità è esclusa se l'atto sessuale è consensualmente
  compiuto tra minori che abbiano compiuto gli anni
  quattordici".
 
DATA=971118 FASCID=DDL13-173-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PS NSTA=0173 TOTPAG=0048 TOTDOC=0114 NDOC=0078 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=027 PAGFIN=0034 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=017302 00 FASCIDC=13DDL017302 SORTNAV=0017302 000 00000 ZZDDLC173s2 NDOC0078 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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