| (Atti lesivi della protezione del minore).
1. Dopo l'articolo 543- bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 543- ter. - (Atti lesivi della protezione del
minore). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
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543- quater, sottrae un minore al genitore esercente la
potestà, al tutore, al curatore o a chi ne abbia
l'affidamento, la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene
contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La pena è diminuita se il fatto è commesso con il consenso
del minore che abbia compiuto gli anni quattordici.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 525".
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