| (Atti lesivi dello sviluppo
della personalità del minore).
1. Dopo l'articolo 543- quater del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 543- quinquies. - (Atti lesivi dello sviluppo
della personalità del minore). - Chiunque abusi della
funzione che esercita su un minore per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero omette di
adempiere ai doveri inerenti alla funzione è punito, se dal
fatto deriva un pericolo per la salute fisica o psichica del
minore, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
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