| (Associazione per lo sfruttamento
di minori).
1. Dopo l'articolo 543- sexies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 543- septies. - (Associazione per lo
sfruttamento di minori). - Quando tre o più persone si
associano allo scopo di utilizzare soggetti di età minore per
la commissione di fatti costituenti reato, ovvero per la
prostituzione, per la pornografia, per l'accattonaggio o per
lo sfruttamento del loro lavoro, sono punite con la reclusione
da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiacciono coloro che si associano al
fine di effettuare illeciti affidamenti familiari di
minori.
La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che
promuovono, dirigono o organizzano l'associazione".
2. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sullo sfruttamento del lavoro minorile, composta da 20
deputati e da 20 senatori, nominati rispettivamente dal
Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del
Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio
della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque
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assicurando la presenza di un rappresentante per ogni
componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del
Parlamento.
3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla
nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei
predetti componenti la Commissione, tra i membri dell'uno e
dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della
stessa, perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e
due segretari.
4. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che
ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con
organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile. Le
spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e
per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
6. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica del regolamento.
7. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi
dal suo insediamento.
8. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione
presenta al Parlamento una relazione, unitamente ai verbali
delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.
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