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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3246
DDL0173-0083
Progetto di legge Camera n. 173 bis - testo stralciato - (DDL13-173-bis)
(suddiviso in 114 Unità Documento)
Unità Documento n.83 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C173bis. TESTIPDL
...C173bis.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 76.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173s2 ZZ13 ZZPD ZZPS
              (Associazione per lo sfruttamento
                         di minori).
     1.  Dopo l'articolo 543- sexies  del codice penale è
  inserito il seguente:
     "Art.  543- septies. - (Associazione per lo
  sfruttamento di minori). -  Quando tre o più persone si
  associano allo scopo di utilizzare soggetti di età minore per
  la commissione di fatti costituenti reato, ovvero per la
  prostituzione, per la pornografia, per l'accattonaggio o per
  lo sfruttamento del loro lavoro, sono punite con la reclusione
  da tre a dieci anni.
     Alla stessa pena soggiacciono coloro che si associano al
  fine di effettuare illeciti affidamenti familiari di
  minori.
     La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che
  promuovono, dirigono o organizzano l'associazione".
     2.  E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
  sullo sfruttamento del lavoro minorile, composta da 20
  deputati e da 20 senatori, nominati rispettivamente dal
  Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del
  Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio
  della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque
 
                              Pag. 37
 
  assicurando la presenza di un rappresentante per ogni
  componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del
  Parlamento.
     3.  I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla
  nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei
  predetti componenti la Commissione, tra i membri dell'uno e
  dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della
  stessa, perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e
  due segretari.
     4.  La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che
  ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con
  organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile.  Le
  spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
  metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e
  per metà a carico del bilancio interno del Senato della
  Repubblica.
     5.  Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
  la Commissione medesima disponga diversamente.
     6.  L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
  disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla
  Commissione prima dell'inizio dei lavori.  Ciascun componente
  può proporre la modifica del regolamento.
     7.  La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi
  dal suo insediamento.
     8.  Entro i successivi sessanta giorni la Commissione
  presenta al Parlamento una relazione, unitamente ai verbali
  delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.
 
DATA=971118 FASCID=DDL13-173-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PS NSTA=0173 TOTPAG=0048 TOTDOC=0114 NDOC=0083 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=016 PAGFIN=0037 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=017302 00 FASCIDC=13DDL017302 SORTNAV=0017302 000 00000 ZZDDLC173s2 NDOC0083 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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