| (Sottrazione di persone di maggiore età
incapaci).
1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 574. - (Sottrazione di persone di maggiore età
incapaci). - Chiunque sottrae una persona di età maggiore
inferma di mente al tutore o al curatore o a chi ne abbia la
vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la volontà
dei medesimi, è punito, a querela, con la reclusione da uno a
tre anni.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 525".
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