| (Interventi urgenti tramite commissario ad
acta).
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio
1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi
dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e
funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale
da non consentire di procedere diversamente, il commissario
ad acta può provvedere mediante apposita convenzione con
altri soggetti, tecnicamente idonei".
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