| (Affidamento ai servizi sociali).
1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 333- bis. - (Affidamento ai servizi sociali). -
Nel caso di affidamento ai servizi sociali dell'ente locale
il tribunale, predisposto insieme con i servizi un progetto
educativo, convoca i genitori, i servizi e, se possibile,
anche il minore per concordare tempi, modalità e criteri di
verifica dell'intervento.
Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle
parti".
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