| (Procedimento di intervento giudiziale
sulla responsabilità genitoriale).
1. Dopo l'articolo 333- bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 333- ter. - (Procedimento di intervento
giudiziale sulla responsabilità genitoriale). - I
provvedimenti di cui all'articolo 333 sono assunti in camera
di consiglio a seguito di istruttoria il cui espletamento può
essere affidato dal collegio ad uno o a due componenti dello
stesso.
Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il
minore, nelle forme e con gli strumenti suggeriti da esperti,
nonché il pubblico ministero ed i servizi sociali dell'ente
locale.
In caso di urgenza il tribunale per i minorenni può
adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore
senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi
precedenti. Tale provvedimento può essere pronunciato anche da
uno dei componenti del tribunale stesso ed in tale caso perde
efficacia se non è convalidato in camera di consiglio entro
dieci giorni.
I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida
di cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadono se non
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sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in
contraddittorio tra le parti.
Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la
vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventuali
proposte di modifica".
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