| Onorevoli Deputati! - L'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale è stata
interessata negli ultimi tempi da una notevole conflittualità
sindacale che ha comportato ripercussioni rilevanti sul
trasporto aereo.
L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
351, ha stabilito che entro sei mesi, con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, la suddetta Azienda venisse
trasformata in società per azioni.
Ferme restando le finalità del decreto-legge suindicato,
intese a conseguire entro breve tempo una modifica sostanziale
della struttura dell'Azienda, si ritiene tuttavia
indispensabile, ai fini di un completo
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raggiungimento degli
obiettivi di funzionalità e di efficienza, procedere ad un
passaggio intermedio rappresentato dalla costituzione di un
ente pubblico economico che assorba in via transitoria le
funzioni già svolte dall'Azienda ed assicuri nel periodo di un
triennio un graduale adeguamento delle procedure operative,
tecniche ed amministrative.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti viene enunciato
in apposito piano sottoposto all'approvazione dei Ministri dei
tra-sporti e della navigazione e del tesoro (articolo 1).
Gli articoli 2 e seguenti definiscono i compiti dell'Ente,
i relativi organi, le strutture organizzative e le forme di
controllo sullo stesso. A tale riguardo viene in particolare
previsto che l'Ente sia sottoposto al controllo della Corte
dei conti.
Con il capo II vengono dettate norme transitorie per il
funzionamento dell'Ente che, attraverso assunzioni mirate e la
costituzione di un fondo di produttività, garantiscano la
migliore funzionalità dei servizi.
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