| (Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un
giudice del tribunale per i minorenni istituito presso i
comuni capoluoghi di provincia.
2. Il presidente del tribunale per i minorenni designa
ogni due anni i giudici destinati ad esercitare le funzioni di
giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella
giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può
essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da più
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giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali
della circoscrizione del tribunale.
3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del
consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone
fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 97, che
abbiano adeguata esperienza nel campo dell'educazione dei
giovani.
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