| (Sezione per i minorenni della corte
d'appello).
1. Presso ogni sede di corte di appello capoluogo di
regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni,
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composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di
presidente e da magistrati dei tribunali per i minorenni.
2. I magistrati di tribunale prestano servizio presso la
sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazione
tabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che
hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a decidere
in sede di appello in ordine al medesimo caso. In caso di
impedimento del presidente della sezione, il collegio è
presieduto da un consigliere di corte di appello designato in
sede tabellare.
3. La sezione di cui al comma 1 decide in collegio,
composto da quattro membri, dei quali due magistrati e due
giudici esperti. In caso di parità di voti, nei procedimenti
penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e nei
procedimenti civili prevale il voto del presidente.
4. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di
pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o,
in caso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un
sostituto procuratore generale.
5. Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e
della relativa procura generale sono stabilite con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
6. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti
nominati ai sensi dell'articolo 97, devono essere in numero
triplo rispetto a quello dei magistrati ordinari.
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