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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3317
DDL0173-0040
Progetto di legge Camera n. 173 ter - testo stralciato - (DDL13-173-ter)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C173ter. TESTIPDL
...C173ter.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 95.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173s3 ZZ13 ZZPD ZZPS
             (Sezione per i minorenni della corte
                         d'appello).
     1.  Presso ogni sede di corte di appello capoluogo di
  regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni,
 
                              Pag. 15
 
  composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di
  presidente e da magistrati dei tribunali per i minorenni.
     2.  I magistrati di tribunale prestano servizio presso la
  sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazione
  tabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che
  hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a decidere
  in sede di appello in ordine al medesimo caso.  In caso di
  impedimento del presidente della sezione, il collegio è
  presieduto da un consigliere di corte di appello designato in
  sede tabellare.
     3.  La sezione di cui al comma 1 decide in collegio,
  composto da quattro membri, dei quali due magistrati e due
  giudici esperti.  In caso di parità di voti, nei procedimenti
  penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e nei
  procedimenti civili prevale il voto del presidente.
     4.  Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di
  pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o,
  in caso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un
  sostituto procuratore generale.
     5.  Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e
  della relativa procura generale sono stabilite con apposito
  regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
  23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni.
     6.  Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti
  nominati ai sensi dell'articolo 97, devono essere in numero
  triplo rispetto a quello dei magistrati ordinari.
 
DATA=971118 FASCID=DDL13-173-ter TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PS NSTA=0173 TOTPAG=0025 TOTDOC=0071 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=028 PAGFIN=0015 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=017303 00 FASCIDC=13DDL017303 SORTNAV=0017303 000 00000 ZZDDLC173s3 NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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