| (Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni è competente, oltre che
per i reati commessi dai minori di diciotto anni, anche per i
procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti previsti dagli articoli 519 e 521 del
codice penale, se commessi in danno di minore da persona che
ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;
b) delitti di percosse, di lesioni personali e
volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di
persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra
persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di
filiazione o di tutela;
c) delitto previsto dall'articolo 591, primo,
terzo e quarto comma, del codice penale;
d) contravvenzioni previste dagli articoli 671,
732 e 716 del codice penale, come modificati dalla presente
legge.
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