| (Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo
per il traffico aereo generale).
1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente
pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al
volo (ENAV), a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito
denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1^
gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la
predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi
definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto
dal presidente dell'Ente entro il mese di febbraio 1996. Tale
piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali
effettuano anche la predetta verifica.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita
la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del
piano di cui al comma 2.
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