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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3350
DDL0174-0002
Progetto di legge Camera n. 174 - testo presentato - (DDL13-174)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C174. TESTIPDL
...C174.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC174 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Su tutto il territorio nazionale
  vengono quotidianamente sperperate somme ingenti a causa
  dell'errata progettazione, realizzazione ed utilizzazione
  della maggioranza degli impianti di illuminazione esterna, sia
  pubblica che privata.
     Dati forniti dalla  International Dark-Sky
  Association  (il massimo organismo mondiale di studio sul
  fenomeno dell'inquinamento luminoso, operante a Tucson in
  Arizona) e confermati, in ordine al nostro Paese, dalla
  Commissione italiana di studio su questo problema, esistente
  presso l'osservatorio astronomico di Campo Catino per conto
  della Società astronomica italiana, dimostrano che il 30 per
  cento dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento
  degli indicati impianti viene utilizzata erroneamente, e
  quindi sprecata, per illuminare il cielo.
     Tutto ciò con grave danno per le attività di ricerca
  astronomica svolte dagli osservatori ed in dispregio delle
  norme dello Stato, oltre che del buon senso, che prevedono ed
  impongono l'adozione di criteri e mezzi volti a ridurre il
  consumo energetico.
     Tali dati quantificano in circa 300-400 miliardi di lire
  la somma che ogni anno il nostro Paese potrebbe risparmiare se
  venisse adottata una seria politica di consumi intelligenti,
  in ordine all'illuminazione esterna pubblica e privata,
  articolata sui seguenti punti principali:
       1) utilizzazione di lampioni con ottiche non disperdenti
  luce lateralmente ed in alto o, comunque, schermati;
       2) adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso
  di potenza, od il numero di punti luce funzionanti, durante le
  ore centrali della notte;
       3) impiego di lampade ad alta efficienza come quelle al
  sodio ad alta e bassa pressione;
 
                               Pag. 2
 
       4) divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto,
  od in modo errato, al di fuori dei casi e degli scopi in cui
  ciò sia realmente necessario e comunque sempre secondo
  determinate prescrizioni;
       5) adozione di lampade con potenza adeguata, anche in
  ordine al numero delle stesse, alle esigenze reali cui sono
  destinate e non sovradimensionate, come purtroppo capita
  troppo spesso.
     La XII legislatura ha consentito l'approvazione della
  legge quadro sull'inquinamento acustico.
     La XIII legislatura può essere il momento della normativa
  sull'inquinamento luminoso.
     L'illuminazione eccessiva, sprecona e aggressiva delle
  città del mondo industrializzato, nei centri come nelle
  periferie, ha "oscurato" la visione della volta stellata.
  L'uso, pubblico e privato, di lampadine molto economiche come
  quella al mercurio da 175  watt,  che restano accese 11
  ore per notte, producono raggi luminosi con un angolo di
  incidenza superiore ai 90 gradi (che quindi si disperdono nel
  cielo) e crea un effetto di " plattering " ("spandimento")
  luminoso e di abbaglio.  Lo spreco economico è enorme.
     Questo avviene in parte per motivi economici, cioè per le
  pressioni dei fabbricanti di luci e di lampadine al mercurio.
  Ma in parte anche per ignoranza, inerzia e per la più diffusa
  forma di isteria contemporanea: quella da paura della
  criminalità.  Più luce uguale più sicurezza, si pensa.
     Non c'è nessuna prova invece di una correlazione tra
  l'inondazione di luce e una diminuzione della criminalità, la
  maggior parte dei delitti avviene durante il giorno o
  all'interno di edifici.  Un eccesso di illuminazione violenta
  vuol dire un aumento delle zone di ombra.
     La vera tragedia dell'inquinamento luminoso riguarda i
  professionisti dell'astronomia e le migliaia di astronomi
  dilettanti, costretti a ore di automobile per poter osservare
  senza problemi il cielo notturno.
     La situazione sarebbe reversibile, con un investimento
  iniziale che pagherebbe nel breve-medio periodo.  Con la
  diffusione dell'uso di luci al sodio a bassa pressione (Lps),
  a bassa pressione (Hps) o a bassa potenza: tutte luci senza
  effetti abbaglianti e che impediscono la fuga di luce verso
  l'alto.  Altro consiglio è quello di generalizzare l'uso di
  luci attivate da sensori a raggi infrarossi, che si accendono
  solo quando qualcuno è nelle vicinanze.  E di privilegiare le
  luci "morbide", che creano un contrasto minimo tra luce e
  buio.  Tutto questo richiede da parte delle città ordinanze che
  incentivino o rendano obbligatori sistemi di illuminazione "a
  basso inquinamento".
     Nella stesura della presente proposta di legge stesso sono
  stati presi ad esempio anche provvedimenti simili vigenti in
  altre nazioni.
     Quasi tutte le società già producono lampade, riduttori di
  potenza, schermi ed ottiche; sarà sufficiente renderne
  obbligatorio l'uso, come accade, ad esempio, in campo
  automobilistico con le marmitte catalitiche.
     Non è del resto concepibile che lo Stato italiano investa
  centinaia di miliardi nella ricerca astronomica, con l'impiego
  di notevoli mezzi e uomini di valore, vanificandola poi
  consentendo l'uso irrazionale, indiscriminato ed al di fuori
  di ogni regolamentazione di quel bene prezioso che è l'energia
  elettrica.
     Non è da sottovalutare però che, in un certo senso, questo
  provvedimento, auspicato già da due anni, ha modificato
  l'atteggiamento di molte pubbliche amministrazioni e di grandi
  produttori riguardo al problema dell'inquinamento luminoso.
     Pensiamo, fra l'altro, alla operazione dell'ACEA di Roma
  per le lampadine a basso consumo.
  Né è da trascurare l'aspetto energetico, se è vero, come è
  vero, che un comune medio, con circa 50.000 abitanti, consuma
  mediamente qualcosa come 700 milioni di lire l'anno per
  l'illuminazione pubblica.
     L'applicazione puntuale di quanto indicato nella proposta
  di legge darà la possibilità alla maggior parte degli
  osservatori astronomici di riprendere un lavoro proficuo di
  ricerca ed inoltre contribuirà in misura rilevante a contenere
  il consumo di energia derivante dall'utilizzazione di impianti
 
                               Pag. 3
 
  di illuminazione esterna, sia pubblica che privata.  Tutto ciò
  senza minimamente influire sulla qualità del servizio e sulla
  sicurezza delle strade e delle nostre città.
     Infatti, quello che si propone è l'impiego quanto più
  razionale, efficiente e mirato, delle sorgenti di luce.
     Altri Paesi del mondo (principalmente gli Stati Uniti
  d'America), anche per solo rispetto alla ricerca scientifica,
  hanno provveduto, o sono in procinto di farlo, ad adeguarsi ai
  criteri indicati: si pensi solo alla metropoli di Los Angeles
  (con 12 milioni di abitanti) che impiegherà quasi trent'anni
  per sostituire totalmente il proprio parco illuminante onde
  salvaguardare i mitici osservatori di Monte Palomar e Monte
  Wilson.
     Nell'articolo 1 sono indicate le finalità della legge ed i
  compiti dello Stato, approfonditi e specificati poi
  nell'articolo 2.
     Il capo II, comprendente gli articoli 3, 4, 5 e 6,
  riguarda principalmente le funzioni delle regioni, delle
  province, dei comuni e degli osservatori astronomici.  I primi
  tre enti hanno già, a titoli vari, nella normativa vigente
  (cosiddetto Piano energetico nazionale) responsabilità in
  ordine alla politica di risparmio.
     Per i centri di ricerca, invece, viene delineata una nuova
  ed importante funzione, quella del monitoraggio delle zone di
  rispetto assoluto previste dall'articolo 10.
     L'articolo 7 rappresenta il nucleo e la struttura portante
  della proposta di legge, soprattutto sotto il profilo del
  risparmio energetico nazionale a media e lunga scadenza.
     Il raccordo doveroso e puntuale con il Piano energetico
  nazionale, massimo momento, purtroppo spesso disatteso, di
  programmazione in questo settore, è previsto dall'articolo 8
  riguardante le norme finanziarie.
     Le sanzioni previste, in caso di violazione da parte dei
  soggetti interessati, debbono, a tutti gli effetti,
  considerarsi necessarie per una puntuale ed uniforme
  applicazione della legge; esse sono stabilite dall'articolo
  9.
     L'articolo 10 prevede specifiche forme di tutela per tutte
  lo zone che si trovino entro il raggio di 25 chilometri dalla
  sede degli osservatori astronomici segnalati dalla Società
  astronomica italiana per i particolari studi in essi
  condotti.
     L'articolo 11 prevede le modalità di un'ulteriore
  pubblicizzazione, rispetto ai casi normali, del provvedimento,
  ritenuta fondamentale per l'applicazione quanto più rapida,
  efficace ed omogenea dello stesso.
 
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