| 1. Allo Stato compete:
a) la funzione d'indirizzo, promozione, consulenza
e coordinamento generale dei criteri di progettazione,
produzione, installazione ed uso degli impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul
territorio nazionale;
b) la funzione di diffusione delle problematiche
oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il
profilo promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia
elettrica-Spa (ENEL), la Società astronomica italiana (SAIt),
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
c) il controllo periodico aerofotogrammetrico,
anche a mezzo di satelliti non strettamente dedicati, dello
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stato del territorio nazionale notturno, con cadenza
triennale, per verificare l'andamento del fenomeno
dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione
della presente legge.
2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente che può
comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri o enti.
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