| 1. Le regioni adeguano alle norme della presente legge i
requisiti relativi alle sorgenti di luce esterna previsti nei
capitolati degli appalti pubblici; inoltre, erogano contributi
in favore di soggetti pubblici e privati che adottino i
criteri stabiliti dalla presente legge anche in relazione alla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del Piano
energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi
regionali vigenti in materia.
2. I contributi di cui al comma 1 devono privilegiare la
realizzazione dei progetti che contemplino misure per il
risparmio energetico con la riduzione dell'inquinamento
luminoso.
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