| 1. I comuni:
a) adottano i regolamenti per l'attuazione delle
finalità della presente legge con previsione delle azioni
dirette al risparmio energetico quali:
1) impiego di lampade ad alta efficienza;
2) attuazione di sistemi di illuminazione più
razionali;
3) rifasamento;
b) provvedono, tramite controlli periodici dei
vigili urbani, di propria iniziativa o su richiesta degli
osservatori astronomici, a garantire il rispetto e
l'applicazione della presente legge sui territori di propria
competenza da parte di soggetti sia pubblici che privati;
c) emettono apposite ordinanze per l'applicazione
della presente legge in relazione al contenimento sia
dell'inquinamento luminoso che dei costi derivanti dall'uso di
energia elettrica per illuminazione esterna, con specifiche
indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie e
della redazione dei piani regolatori;
d) applicano le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 9, impiegandone i relativi proventi per i fini di
cui al medesimo articolo.
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